Contro il bullismo il Tutore Pubblico dei Minori del Molise propone al Ministro Fioroni la “messa alla prova pedagogica”
CAMPOBASSO - L’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988 n. 448 prevede la sospensione del processo e la messa alla prova del minore autore di un reato di qualunque natura, anche di omicidio. E’ la “probation” del diritto anglosassone. Il processo è sospeso -ad opera del Gup o del Collegio del Tribunale per i Minorenni- per il massimo di tre anni in relazione alla gravità del reato stesso e, con l’ordinanza applicativa, il minore viene affidato ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia che, anche in collaborazione con i servizi socio-assistenziali territoriali, svolgono nei suoi confronti opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Nel periodo di applicazione dell’istituto il corso della prescrizione è sospeso. In una personalità in crescita, quale è quella del minorenne, il singolo atto trasgressivo, sfociato in un reato, non può e non deve essere indicativo di una scelta di vita deviante, per tale ragione l’ordinamento giuridico negli anni si è preoccupato di disciplinare la posizione del minore adottando dei criteri mirati principalmente alla tutela dei suoi diritti, primo tra tutti quello del rispetto di un regolare processo di personalizzazione e di socializzazione. L’istituto della messa alla prova tende, pertanto, a non interrompere i processi di crescita e di maturazione del ragazzo, puntando al suo recupero sociale, che in caso di detenzione sarebbe ben più difficoltoso. Inoltre, il trattamento di recupero del soggetto interessato avviene attraverso la mobilitazione delle sue risorse personali integrate a quelle ambientali e attinge informazioni attraverso l’indagine di personalità prevista dall’art. 9 del D.P.R. n. 448/88. Le modalità di coinvolgimento del minorenne, gli impegni specifici assunti dallo stesso e tutta l’azione riparativa al danno vengono indirizzati in relazione alla personalità del minore e alle sue risorse, una occasione importante, un intervento “mite” che responsabilizza tutte le parti interessate. Tale essendo l’aspetto penalistico, vorrei qui proporre una estensione dell’istituto in un senso che non appare essere stato ancora sperimentato. A mio avviso il dirigente scolastico, la scuola, o comunque l’autorità amministrativa di volta in volta competente, nella ipotesi di fatti non costituenti reato, e che quindi non devono essere portati a conoscenza della Procura minorile, possono ricorrere a quella che vorrei denominare una “messa alla prova pedagogica”, vale a dire strutturare, sulla falsariga del programma che normalmente viene disposto nel processo penale, un piano di intervento educativo che sensibilizzi il minore, gli insegnanti, la famiglia e l’ambiente ove si ritenga vi sia il presupposto necessario: l’interesse reale al recupero dello studente. Mi chiedo: la linea dura anti bullismo presentata al governo dal ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni, già approvata dal Consiglio di Stato e dal Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, che vede inasprite le sanzioni disciplinari in cui incapperanno gli studenti italiani, è l’unica perseguibile per arginare il fenomeno? Allontanare i ragazzi dalla scuola di fronte a comportamenti violenti è la giusta soluzione? Non è forse auspicabile trovare il modo di avvicinare di più i ragazzi all’istruzione, stimolandoli verso una cultura “diversa”? Note, sospensioni e richiami sono spesso il valore aggiunto di chi considera l’insuccesso scolastico come un obiettivo di cui vantarsi. E’ possibile intervenire in maniera efficace nei confronti dei soggetti che all’interno di una scuola abbiano dato manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere? E’ possibile attingere qualcosa dal processo penale minorile giusto e specializzato? A mio avviso la risposta è certamente positiva. Applicare la “messa alla prova pedagogica ” tra le mura di un edificio scolastico, sanzionare l’alunno con azioni riparative al danno commesso attraverso una partecipazione diretta e consapevole appare essere una delle strade, a mio parere meglio percorribili. La conoscenza reale del ragazzo, delle sue capacità effettive, degli interessi, anche attraverso l’intervento dei Servizi ministeriali e di quelli territoriali per le opportune attività di prevenzione, creerebbe una proficua sinergia tra le istituzioni che consentirebbe maggiore tempestività ed efficacia. Andrebbe quindi previsto l’obbligo per il dirigente scolastico di notiziare prontamente i servizi ed il Tribunale per i Minorenni dell’avvenuta predisposizione del programma di “messa alla prova” e della sua attuazione, consentendo in tal modo una “presa in carico” diretta del minore da parte degli organi, con ovvie ricadute positive in termini di una sua reale tutela. Con la previsione di un vero e proprio obbligo informativo verrebbe superata l’azione di discrezionalità dei presidi e dato avvio ad un pronto intervento a tutela della vita dei minori. Il programma di “Riabilitazione” dovrà essere necessariamente condiviso dall’alunno e dalla famiglia. Il progetto di recupero non può e non deve infatti essere calato dall’alto ma al contrario abbracciato consapevolmente da tutti (scuola, alunni coinvolti, famiglie..). Sostituire le sanzioni “esemplari”, “rigide” con l’ascolto e una maggiore conoscenza delle risorse dell’alunno, invertire il negativo in positivo apre la strada verso un scuola “empatica” che sa valorizzare le intelligenze e sa rispondere con amore ai segnali di aiuto dei suoi giovani ed inesperti utenti.
24 / 01 / 2008
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